autore: livio; inviato il 18/1/2006 ore 10,12
·//· MARCOG aveva scritto:
Inizio citazione.
Vado un po' OT rispetto all'argomento, ma questa cosa sembra tanto, la necessità di far diventare utile un oggetto inutile come la TV digitale; sopratutto dopo le ultime polemiche.
Fine citazione.
Vero. Poi non capisco (ma sarà senz'altro un mio limite) ... una PA che si mette a fare della TV mi manca, anche se magari, nel futuro, chissà ...
Invece, come sempre, nessuno a parte i ciechi parla dell'art. 5, ma forse lì è troppo impegnativo ... prova a dire a un prof che le sue slide del corso le deve fare accessibili, o a un editore che deve fornire il suo libro in formato elettronico accessibile. Perché nessuno fa una analisi legislativa su questo con lo stesso puntiglio?
Art. 5
(Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
Livio
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