DECRETO 30 aprile 2008
Regole tecniche disciplinanti l'accessibilita' agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili. (GU n. 136 del 12-6-2008 )
Art. 1.
Definizioni e ambito d'applicazione
1. Ai fini del presente decreto s'intendono per:
a) accessibilità: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 9
gennaio 2004, n. 4, la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei
limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e
fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche a coloro che a
causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni
particolari;
b) tecnologie assistive: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della
legge 9 gennaio 2004, n. 4, gli strumenti e le soluzioni tecniche che
permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di
svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici;
c) strumenti didattici e formativi: programmi informatici e documenti in
formato elettronico usati nei processi di istruzione e apprendimento. Sono
tali, ad esempio, il software didattico e i documenti elettronici, ivi
compresi i libri di testo, prodotti anche con programmi applicativi diversi
dal software didattico, usati come strumenti di lavoro nell'attività
scolastica o essi stessi oggetto di studio e addestramento;
d) software didattico: programmi applicativi informatici finalizzati
espressamente a supportare gli apprendimenti e deliberatamente realizzati
con tale finalità. Sono tali, ad esempio, i programmi basati sull'alternanza
spiegazione - verifica (tutoriali), e quelli basati sullo schema: domanda -
risposta - verifica (eserciziari), gli ambienti aperti orientati alla
costruzione autonoma del sapere (in cui si perseguono specifici obiettivi di
apprendimento senza vincolare lo studente con esplicite richieste), i
programmi per effettuare prove o valutazioni, gli ambienti di simulazione
(riproduzioni simulate di fenomeni che consentono l'interattività da parte
dello studente), i giochi educativi (con contenuti di apprendimento offerti
in modalità gioco), i corsi interattivi di lingua straniera;
e) fruibilità: ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, la caratteristica dei
servizi di rispondere a criteri di facilità e semplicità d'uso, di
efficienza, di rispondenza alle esigenze dell'utente, di gradevolezza e di
soddisfazione nell'uso del prodotto;
f) stile di paragrafo: nome associato a un insieme di comandi utilizzati
per la composizione grafica del testo secondo un preciso formato
(formattazione) che specifica la funzione di una parte di testo nella
struttura logica dell'intero documento;
g) tecnologie Web, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera oo), del decreto
ministeriale 8 luglio 2005: «insieme degli standard definiti
dall'Organizzazione internazionale per le standardizzazioni (ISO) e delle
raccomandazioni del Consorzio World Wide Web (W3C Recommendation)
finalizzato a veicolare informazioni o erogare servizi su reti che
utilizzano il protocollo HTTP di trasferimento di un ipertesto (Hyper Text
Transfer Protocol), comunemente definite tecnologie Internet»;
h) interfaccia utente: ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera v), del
decreto ministeriale 8 luglio 2005, programma informatico che gestisce il
rapporto dell'utente da, e verso, un elaboratore in modo interattivo,
realizzato attraverso una rappresentazione basata su metafore grafiche
(interfaccia grafica), oppure attraverso comandi impartiti in modo testuale
(interfaccia testuale).
Art. 2.
Requisiti tecnici
1. Il presente decreto detta le regole tecniche che disciplinano
l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi di cui all'art. 5 della
legge 9 gennaio 2004, n. 4, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75.
2. Agli strumenti didattici e formativi veicolati attraverso tecnologie Web
si applicano le norme definite nel decreto del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie 8 luglio 2005, in particolare negli allegati «A» e «B» al
decreto stesso.
3. I documenti elettronici di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), ove si
tratti dei libri di testo di cui all'art. 5, comma 2 della legge 9 gennaio
2004, n. 4, sono forniti su supporto digitale contenente:
a) la copia del libro di testo in formato elettronico;
b) il relativo programma di lettura, che rispetti i requisiti dell'allegato
D del decreto ministeriale 8 luglio 2005, nell'ultima versione ufficiale
disponibile al momento della fornitura e senza vincoli onerosi di licenza
d'uso;
c) le istruzioni d'uso indicanti, fra l'altro, l'organizzazione del
contenuto del supporto digitale, le modalità di installazione e di utilizzo
del materiale fornito.
4. La copia del testo di cui al precedente comma 3, punto a), è redatta
seguendo le linee guida per l'accessibilità pubblicate e rese disponibili
dal produttore del programma di lettura e rispettando le «Linee guida
editoriali per i libri di testo», di cui all'allegato «A», che fa parte
integrante del presente decreto.
5. Al software didattico si applicano i requisiti di accessibilità definiti
nell'allegato «D» del citato decreto ministeriale 8 luglio 2005.
6. Per il software didattico espressamente e deliberatamente realizzato per
agevolare e favorire i processi di apprendimento e integrazione dei soggetti
disabili, i requisiti richiamati al precedente comma 5 sono applicati
compatibilmente con le particolari finalità educative del software stesso.
7. Ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il
software didattico utilizzato da alunni disabili per valutazioni formali di
profitto nella scuola secondaria di secondo grado consente tempi più lunghi
per l'effettuazione delle prove.
8. Il presente decreto ha efficacia a decorrere dall'anno scolastico
2008-2009 ed è periodicamente aggiornato per il tempestivo recepimento delle
normative internazionali dell'Unione europea in materia di accessibilità e
delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.
Allegato A
LINEE GUIDA EDITORIALI PER I LIBRI DI TESTO
Requisito 1.
Enunciato: organizzare e delineare la struttura logica del libro di testo
utilizzando gli stili di paragrafo.
Requisito 2.
Enunciato: preservare le caratteristiche logiche e strutturali del libro di
testo originale nella corrispondente versione elettronica. Garantire che il
corretto ordine di lettura sia preservato anche quando il testo
eventualmente suddiviso in blocchi o in colonne venga presentato in modo
linearizzato.
Requisito 3.
Enunciato: fornire i libri di testo di un sommario navigabile che permetta
il collegamento diretto ai corrispondenti contenuti e prevedere idonei
collegamenti ipertestuali per il ritorno all'indice o ai contenuti alla fine
di ciascuna sezione. Dotare gli elementi informativi a corredo del testo,
tra i quali note e relativi rimandi e riquadri di approfondimento, di
collegamenti ipertestuali espliciti al punto o all'elemento corrispondente
nel testo principale.
Requisito 4.
Enunciato: evitare di utilizzare immagini o altri elementi grafici per
rappresentare contenuti testuali. Dotare le immagini, i grafici e le tabelle
utilizzate a scopo didattico di didascalie esaurienti che forniscano
informazioni equivalenti commisurate alla funzione esercitata dall'oggetto
originale nello specifico contesto.
Collegare esplicitamente le didascalie all'immagine a cui si riferiscono
tramite numerazione sequenziale contestualizzata all'organizzazione del
libro.
Requisito 5.
Enunciato: garantire che i contenuti sottoposti a ingrandimento siano
visualizzati nel rispetto dell'ordine di presentazione originale ed evitare
che per la loro lettura si debba ricorrere alla barra di scorrimento
orizzontale del programma di lettura utilizzato.
Requisito 6.
Enunciato: consentire la esportazione dei contenuti del libro di testo o di
sue parti nel rispetto della normativa sul diritto d'autore.
Requisito 7.
Enunciato: garantire che il libro di testo non contenga protezioni o altri
vincoli che inibiscano o limitino le funzioni di gestione del programma di
lettura, la personalizzazione della modalità di visualizzazione, ivi
compresi i colori del testo e dello sfondo, e l'interfacciamento con le
tecnologie assistive.
Allegato B
LINEE GUIDA PER L'ACCESSIBILITA' E LA FRUIBILITA' DEL SOFTWARE DIDATTICO DA
PARTE DEGLI ALUNNI DISABILI
Premessa.
I requisiti tecnici per l'accessibilità degli applicativi in generale sono
già definiti nel decreto ministeriale M.I.T. 8 luglio 2006, allegato D
(Requisiti tecnici di accessibilità per l'ambiente operativo, le
applicazioni e i prodotti a scaffale).
In aggiunta ai suddetti requisiti, dati gli scopi particolari e la natura
stessa del software didattico e al fine di favorire il raggiungimento
dell'obiettivo di integrazione sul quale è costituito il sistema scolastico
italiano, si è reputato opportuno individuare una serie di fattori
aggiuntivi valorizzanti che potessero meglio descrivere la capacità del
prodotto di adattarsi alle specifiche esigenze del singolo progetto
educativo.
La personalizzazione della didattica, che è alla base del processo di
integrazione nella nostra scuola, richiede infatti strumenti flessibili e
quindi adattabili alle particolari esigenze di ciascun alunno affinché tutti
possano partecipare nel modo più significativo possibile alle attività della
classe, pur con modalità ed eventualmente con obiettivi diversi.
Fermo restando dunque il rispetto degli 11 requisiti di accessibilità
definiti nell'allegato D del decreto ministeriale citato, si indicano qui di
seguito gli ulteriori fattori che è opportuno considerare nella
progettazione del software didattico.
1 - Rispetto delle impostazioni generali dell'utente.
Il programma dovrà mantenere i valori impostati, a livello del sistema
operativo, del numero dei colori, del livello di contrasto e degli attributi
del carattere, delle impostazioni del mouse ed è in grado di funzionare
perfettamente, adeguandosi automaticamente, alle impostazioni preesistenti.
In alternativa prevede un menu di personalizzazione che consente di
impostare manualmente i valori e le caratteristiche desiderati.
Il software si adatterà dinamicamente alle dimensioni reali dello schermo,
rispettando le scelte dall'utente.
2 - Regolazione dei tempi.
In tutte le attività che prevedono un tempo di esecuzione o di consultazione
è importante poter regolare la durata predefinita nonché disattivare
completamente la temporizzazione.
Eventuali limiti di tempo vanno chiaramente comunicati all'utente.
Si ricorda che per consentire l'osservanza dell'art. 16, terzo comma, delle
legge n. 104/92, la possibilità di regolare i tempi di esecuzione è da
considerarsi requisito irrinunciabile quando il software didattico è usato
per valutazioni formali di profitto nella scuola secondaria di secondo
grado.
3 - Regolazione della velocità.
Se sono presenti oggetti dinamici, caratterizzati da movimento, variazione
di forma, colore o altro, è opportuno poter regolare la velocità degli
spostamenti e degli altri eventi soprattutto quando si chiede all'utente di
riconoscerli, comprenderne il significato, intercettarli o intervenire su di
essi.
4 - Testi scritti.
Per ogni testo, sia in fase di lettura che di scrittura, deve essere
possibile definire il tipo di carattere, le dimensioni, il colore dei
caratteri e dello sfondo.
Il programma prevede la personalizzazione degli attributi del testo scritto,
compreso quello dei bottoni e dei menu: tipo, stile, colore del corpo e
dello sfondo. L'ingrandimento dei caratteri avviene sempre riorganizzando
l'impaginazione del documento affinché non si debba mai ricorrere allo
scorrimento orizzontale della finestra per poter leggere l'intera riga.
In caso di documenti lunghi, è importante poter agire anche sui parametri di
formattazione del paragrafo che condizionano la difficoltà di lettura, in
particolare la lunghezza della riga e delle dimensioni dell'interlinea.
Vanno sempre osservate le regole di leggibilità grafica.
E' utile prevedere la possibilità di scegliere tra una scrittura interamente
in maiuscolo e una maiuscolo/minuscolo.
Nel caso di consegne, suggerimenti e indicazioni di lavoro, affiancare al
testo scritto una riproduzione iconico-grafico, o in lingua dei segni o in
riproduzione vocale.
E' utile che eventuali testi inseriti nel software didattico possano essere
esportati in modo accessibile ed editabile, nel rispetto dei diritto
dell'autore, per essere adattati alle esigenze del singolo alunno,
intervenendo nella presentazione grafica, nonché predisponendo stampe
alternative in braille o ingrandite.
Se la tecnologia lo consente, vanno inserite le indicazioni relative alla
lingua del testo affinché la sintesi vocale possa essere automaticamente
impostata secondo le regole di pronuncia corrispondenti.
5 - Immagini e colori.
E' utile poter personalizzare i fondamentali elementi costitutivi dei
disegni, in particolare lo spessore delle linee, i colori principali e le
dimensioni di eventuali testi inglobati. Questo è particolarmente importante
quando il disegno ha una elevata funzione informativa, ad esempio nel caso
di grafici, diagrammi, carte geografiche, mappe concettuali o altro. In
questi casi inoltre il testo alternativo, necessario per tutte le immagini
significative, deve essere particolarmente dettagliato ed esaustivo.
Per tutte le immagini complesse o importanti dal punto di vista
dell'informazione è prevista la possibilità di ingrandimento a tutto
schermo, senza eccessiva perdita di definizione.
6 - Suoni e voci.
L'utente potrà regolare facilmente il volume dei suoni nonché disattivarli
totalmente.
Nei messaggi parlati va evitata la confusione di voci sovrapposte e ridotto
al minimo il disturbo derivante da suoni o musiche di sottofondo.
7 - Feedback.
È utile poter personalizzare le modalità di erogazione del feedback,
soprattutto quando si fa uso di effetti speciali di forte impatto percettivo
che possono risultare problematici per alcune tipologie di utenti.
8 - Livelli di difficoltà e gradualità.
All'interno dei differenti livelli di difficoltà che il software offre
all'utente, è opportuno prevedere elementi di facilitazione che consentano
all'insegnante di definire per gli alunni con ritardi o disturbi di
apprendimento un percorso almeno in parte simile a quello dei compagni.